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L’omicidio colposo e le lesioni personali colpose


Nell’ambito della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’introduzione nel D.lgs. 231/01 dell’art. 25-septies  sono stati inseriti, nei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose rispettivamente previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Tali ipotesi colpose possono riguardare tutte le società nelle quali possa verificarsi un infortunio o contrarre una malattia professionale.
L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 è il punto cardine di riferimento per le organizzazioni che intendono dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio.
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  • Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
  • Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
  • Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • Alle attività di sorveglianza sanitaria
  • Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
  • Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
  • Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
  • Alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sviluppato ai sensi della Norma Internazionale ISO 45001:2018 possiede tutti i requisiti elencati dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e di conseguenza risulta tra quelli idonei ad avere un’efficacia esimente: è cioè in grado di proteggere la società e questa idoneità deve essere accertata nei fatti dal giudice che esamina in ambito penale.